NEWS // 01.07.2016

LA NUOVA DETASSAZIONE - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 15.6.2016, illustra le novità operative della nuova detassazione che si inserisce in un disegno unitario finalizzato a ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato sia a favore dei dipendenti che dei datori di lavoro.

Ambito soggettivo. L'agevolazione della detassazione (applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%) sui premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e d innovazione, si applica ai datori di lavoro privati. Con riferimento ai lavoratori possono essere agevolati i dipendenti con un reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a euro 50.000. La norma agevolativa non può essere applicata a soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Ambito oggettivo. Sono agevolabili i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti tramite DM 25.3.2016. L'art. 2 del DM 25.3.2016 classifica a sua volte agevolabili le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione.

La contrattazione collettiva. Le somme agevolabili devono essere previste in accordi collettivi di secondo livello sottoscritti secondo le regoli presenti nell'art. 51 d.lgs. 81/2015 ossia tramite la sottoscrizione di agenti legittimati quali: Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, RSA delle associazioni sopra previste, RSU.

Misura dell'agevolazione. Il beneficio consiste nell'applicazione di un imposta sostitutiva del 10% in sostituzione della tassazione ordinaria con applicazione oltre dell'Irpef a scaglioni di reddito anche delle addizionali regionali e comunali. La tassazione agevolata dovrà essere applicata autonomamente dal datore di lavoro agli aventi diritto. In merito al beneficio è precisato che: le somme sono agevolabili nel limite massimo per il periodo d'imposta di euro 2.000; il limite può essere aumentato a euro 2.500 in presenza di schemi organizzativi che prevedano il coinvolgimento attivo dei lavoratori anche tramite opinioni che possano avere pari dignità e importanza di quelle espresse dai responsabili aziendali.

Il diritto di opzione. Il dipendente la facoltà di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 T.u.i.r. non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi. L'Agenzia delle Entrate precisa che l'opzione è consentita qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (e pertanto potenzialmente detassabili);
  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

    Voucher. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.