NEWS // 05.09.2023

IL NUOVO LAVORO SPORTIVO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il decreto legislativo 120/2023, che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, che hanno riformato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici definendo anche nuove norme per il lavoro sportivo.
Viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma delle collaborazione coordinata e continuativa, se la durata della prestazioni, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, non eccede le 24 ore settimanali

I compensi dei lavoratori sportivi rientranti nell'area del dilettantismo sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
  • fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva,
  • tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti
  • oltre i 15 mila euro soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.

    Sotto l'aspetto delle tutele assicurative i lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n. 289.

    Chi si occupa di attività amministrativo-gestionale non è lavoratore sportivo. Non vi rientrano in tale ambito però coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Si applica in parte la disciplina in materia contributiva dettata per il rapporto di lavoro nel dilettantismo.