NEWS // 07.05.2019

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: NECESSARIO ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE

Il D.lgs 151/2015 consente l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente per:

a) esigenze organizzative e produttive;
b) per la sicurezza del lavoro;
c) per la tutela del patrimonio aziendale.

Prima di procedere, il datore deve raggiungere un accordo collettivo con il sindacato o essere autorizzato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente ai sensi dell'art.4, dello statuto dei lavoratori.
Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n.3/2019, ha precisato che non trova applicazione il criterio regolamentato dalla Legge 241/1990 secondo cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda nel caso in cui il datore di lavoro abbia chiesto all'INL territorialmente competente l'autorizzazione all'installazione di un impianto di videosorveglianza: non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, ma occorre l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto della relativa istanza.