NEWS // 02.07.2020

REGIME FISCALE DEI PREMI DI RISULTATO: ULTERIORI CHIARIMENTI

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020, puntualizza che nel caso in cui il contratto preveda che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, in quanto l'andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare un sistema di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% al "premio di risultato" erogato al dipendente qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
La data di sottoscrizione dell'accordo aziendale o territoriale non rileva ai fini dell'agevolazione che sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto. Il regime fiscale di favore può applicarsi semprechè il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Di conseguenza, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.