NEWS // 09.01.2018

4 GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l'anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Si ricorda che, secondo quanto affermato dall'Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore.
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto. Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uni-emens.

Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi anche per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.
L'Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.