NEWS // 20.08.2018

NOVITA' PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la legge n. 96/2018 di conversione del DL 87/2018 (Decreto Dignità): si riepilogano le principali novità in tema di lavoro a tempo determinato.
La durata massima del contratto a termine, compresi proroghe e rinnovi, è stata ridotta da 36 a 24 mesi: se il limite dei 24 mesi viene superato il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di scadenza.

La legge prevede ora che sia possibile stipulare senza le causali, entro i vigenti limiti numerici (20% o altro limite fissato dai CCNL), il primo contratto a termine, purché abbia una durata non superiore a 12 mesi (proroghe comprese). Se invece il contratto che si vuole stipulare ha una durata superiore a 12 mesi, comunque non oltre 24 mesi, o venga rinnovato (anche se il precedente contratto era di durata inferiore a 12 mesi), è necessario indicare una delle seguenti causali:
  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività.
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

    In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle suddette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
    Il limite dei 24 mesi non si applica per le attività stagionali, per i dirigenti e per eventuali eccezioni previste dai contratti collettivi.
    Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo a fronte delle causali sopra indicate mentre può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza di una causale giustificativa. Sempre in materia di proroghe è previsto che sono ammesse solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 (in precedenza 5) volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

    In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato la contribuzione addizionale (1,40%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è aumentata dello 0,5%. Resta invariata la previsione normativa che il contributo addizionale in esame viene restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale (rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

    Riepilogando, è necessario apporre una causale giustificatrice:
  • Al singolo contratto di durata superiore ai 12 mesi.
  • Alle proroghe del contratto che determinano il superamento dei 12 mesi.
  • Ai rinnovi contrattuali anche se il limite dei 12 mesi non viene superato.

    Sono stati riviste anche i termini di impugnazione dei contratti a tempo determinato prevedendo che deve avvenire entro 180 giorni al posto dei 120 giorni previsti in precedenza.

    Le nuove disposizioni trovano applicazione:
  • Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 14.7.2018).
  • Ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.