NEWS // 30.08.2023

RESIDENZA FISCALE E LAVORO DA REMOTO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, fornisce importanti chiarimenti interpretativi in merito ai profili fiscali del lavoro da remoto, in particolare per la determinazione della residenza fiscale.
Si ribadisce che non sono state apportate modifiche alla normativa interna sulle regole di determinazione della residenza delle persone fisiche a fini fiscali: le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale previsti dall'articolo 2 del Tuir, che restano applicabili anche alle persone che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile.
Viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.
Pertanto, un lavoratore, che abbia in Italia la residenza anagrafica o il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile, sarà considerato fiscalmente residente in Italia anche qualora presti la propria attività lavorativa in smart working in Italia per conto di un datore di lavoro estero.
Specularmente, è ininfluente, ai fini della residenza fiscale, il lavoro da remoto per un'azienda stabilita in Italia da parte di una persona residente all'estero e che non possegga in Italia nessuno dei requisiti di residenza.
Con riferimento al regime per i lavoratori impatriati, l'Agenzia ribadisce che l'agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Al contrario, non può continuare a fruire dell'agevolazione, il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working, in quando in tale caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano.