NEWS // 15.03.2017

DETASSAZIONE PMI

Con il parere 1/2017, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, si sofferma sulle modalità con le quali le piccole imprese, prive di sindacato interno, possono beneficiare della detassazione.

E' necessario distinguere le seguenti realtà:
  • Se l'azienda è iscritta all'associazione di categoria, è obbligata ad applicare il contratto territoriale sottoscritto dalla propria associazione di appartenenza in tema di detassazione dei premi di risultato. Ciò in quanto, con l'adesione all'associazione, l'azienda si obbliga ad applicare tutti i livelli di contrattazione collettiva sottoscritti dalle diverse articolazioni territoriali. Pertanto, l'azienda per poter fruire dei benefici fiscali su somme corrisposte a titolo di premi, essa è tenuta a rispettare i contenuti del contratto sottoscritto nella sua area territoriale.
  • Se l'azienda non è iscritta ad una associazione di categoria, è libera di recepire un qualsiasi contratto collettivo territoriale, sia se riferito ad un territorio diverso, sia se sottoscritto da un'associazione di categoria diversa rispetto al settore economico di appartenenza. La libertà in questo senso è assicurata dall'articolo 39 della Costituzione.
    Conseguentemente, l'azienda può vagliare il contratto territoriale più aderente ai propri obiettivi e decidere di applicarlo per un determinato periodo di tempo (normalmente un anno).

    Le piccole imprese senza interlocuzione sindacale, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una associazione di categoria, devono seguire alcune procedure di recepimento dell'accordo territoriale. In particolare, è consigliabile che il recepimento sia formalizzato attraverso una comunicazione scritta da inviare ai lavoratori (via email o consegnata a mano). Non è necessario acquisire firma per accettazione da parte dei lavoratori, ma è sufficiente che sia presente una modalità che provi l'avvenuta comunicazione. In considerazione che si tratta di piccole realtà aziendali non appare necessario rispettare specifiche formalità nei contenuti della comunicazione. Una volta effettuata la comunicazione, l'azienda deve solo attuare i contenuti dell'accordo cosi come normalmente avviene con un CCNL. La comunicazione non deve essere inoltrata alle parti firmatarie dell'accordo e non deve essere preventivamente verificata e/o autorizzata. Al termine del periodo di riferimento, l'azienda autonomamente potrà misurare gli indicatori previsti dall'accordo e corrispondere eventuali somme di denaro ai lavoratori assoggettandole ad un prelievo fiscale del 10%.