NEWS // 27.08.2018

NOVITA' PER I LICENZIAMENTI

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la legge n. 96/2018 di conversione del DL 87/2018 (Decreto Dignità): si riepilogano le principali novità in tema di licenziamenti.

Sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 23/2015. Nei casi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (fatte salve le ipotesi di insussistenza del fatto materiale e dei licenziamenti nulli), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 (in precedenza erano 4) e non superiore a 36 (in precedenza 24) mensilità.

Sono anche state aumentate da 2 a 3 e da 18 a 27, rispettivamente, il limite minimo e massimo del numero di mensilità da corrispondere come offerta di conciliazione al lavoratore da parte del datore di lavoro in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio in sede giurisdizionale (modifica dell'art. 6, c. 1, D.Lgs. 23/2015).