NEWS // 16.01.2024

REQUISITI PIU' STRINGENTI PER IL REGIME DEGLI IMPATRIATI

Il cosiddetto Decreto Internazionalizzazione (D. Lgs. 209/2023), di attuazione della delega fiscale, introduce a decorrere dal 1 gennaio 2024 requisiti più stringenti per godere dell'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati.
Le nuove regole richiedono un maggior tempo sia di permanenza all'estero prima dell'ingresso in Italia sia di permanenza successivamente: il richiedente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento e deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni. Inoltre, l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio dello Stato e viene reintrodotto il requisito dell'essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come specificati nel D.Lgs. 206/2007, per le professioni regolamentate, e nel D.Lgs. 108/2012, ovvero, si ritiene, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, aver conseguito un titolo di laurea almeno triennale.
Con l'intento di evitare comportamenti elusivi nell'ambito dei gruppi internazionali tramite distacchi artificiosi di lavoratori presso consociate estere al solo fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale, il periodo minimo di permanenza all'estero è elevato a sei periodi d'imposta se il lavoratore impatriato presta la sua attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso cui era impiegato all'estero prima del trasferimento oppure appartenente allo stesso gruppo. Il periodo è elevato di un ulteriore anno se si reimpiega presso lo stesso datore di lavoro (o appartenente allo stesso gruppo) presso cui lavorava prima del trasferimento all'estero. I redditi sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro. La percentuale di abbattimento è elevata al 60% per i soggetti che si trasferiscono in Italia con un figlio minore di età oppure nato o adottato durante il periodo di fruizione del regime agevolativo. La durata dell'agevolazione è fissata in cinque periodi d'imposta, ovvero il periodo d'imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale e i quattro successivi, senza possibilità di proroghe.
Non sono più previsti lo sconto più favorevole che prevedeva l'abbattimento del 90% del reddito per chi si trasferiva in una delle regioni del Mezzogiorno né la possibilità di beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio in caso di figli a carico o di acquisto di un immobile ad uso abitativo.
Unica eccezione: esiste la possibilità di applicare l'agevolazione per ulteriori tre anni solo per i soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia nell'anno 2024 e che siano divenuti proprietari, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
Viene previsto un regime transitorio secondo cui per i lavoratori che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 si continuano ad applicare le regole previgenti.