NEWS // 13.05.2019

PERMESSI PER LE ELEZIONI

Il prossimo 26 maggio si terranno le elezioni europee ed amministrative per le amministrazioni locali per le quali è possibile il ballottaggio le operazioni voto avverranno anche il 9 giugno.
La legge prevede particolari permessi per i lavoratori dipendenti che siano impegnati a svolgere le funzioni di presidente di seggio, scrutatore, segretario e rappresentante di lista o di partiti politici.
L'art.119 del DPR 30/03/1957 n.361 prevede che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".
Per chiarire il dettato normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1991 n.452, e successivamente il legislatore con la legge 29/01/1992 n.69, di interpretazione autentica della predetta norma.
Il legislatore ha così previsto che la norma deve essere intesa nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, o a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:
  • per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
  • per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale o la fruizione di giorni di riposo compensativi.
    Poiché le disposizioni disciplinano i criteri di scelta tra la quota di retribuzione aggiuntiva ed il riposo compensativo è opportuno che le parti trovino un accordo sul punto, in caso contrario la scelta spetta al datore di lavoro in considerazione del fatto che le esigenze della produzione prevalgono su tutto il resto.
    Nel caso in cui la giornata lavorativa venga passata al seggio solo per alcune ore (ad es. fino alle 3.00 dopo la mezzanotte del lunedì) spetterà comunque l'intero giorno di permesso retribuito, dato che l'unità di misura da prendere in considerazione sono i giorni e non le ore.