NEWS // 29.02.2024

UTILIZZO DELLE CAUSALI PER I CONTRATTI A TERMINE

In sede di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023) è stata introdotta la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro cui è possibile stipulare contratti a termine per durate superiori a dodici mesi per esigenze individuate dalle parti nel contratto individuale. La legge di conversione (L. 18/2024) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024.
La Legge 230/1962 prevedeva la possibilità di ricorrere al lavoro a termine solo in presenza di causali tassativamente determinate, quali, ad esempio, lo svolgimento di attività stagionali, la sostituzione di lavoratori assenti o l'esecuzione di lavori predeterminanti nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
Sono dovuti trascorrere quasi quarant'anni per giungere ad una prima liberalizzazione operata dal D.Lgs. 368/2001 che consentiva l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e per un periodo massimo di tre anni.
Successivamente la L. 92/2012 ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza causale, ma esclusivamente per durata non superiore a 12 mesi.
L'ingente contenzioso sorto relativamente all'effettività delle causali individuate nei contratti individuali, ha portato il D.Lgs. 81/2015 ad eliminare del tutto il sistema delle causali, prevedendo una durata massima di 36 mesi e introducendo un limite quantitativo del 20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Il D.L. 87/2018 ha reintrodotto l'obbligo di apposizione di una causale per i contratti a termine oltre i dodici mesi, da individuarsi tra le seguenti categorie: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria; ragioni sostitutive, riducendo altresì la durata massima da 36 a 24 mesi.
Il D.L. 48/2023 ha rivisitato il meccanismo delle causali, dando maggiore rilevanza alla contrattazione collettiva. Si prevede ora la possibilità di superare i primi dodici mesi di acausalità solo in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Il decreto stabiliva in origine che, in assenza di regolamentazione collettiva, entro il 30 aprile 2024, le parti possono individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano il contratto a termine. Considerato l'elevato numero di contratti collettivi ancora privi di causali, tale termine è rinviato al 31 dicembre 2024. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la scadenza citata è da intendersi come il termine entro il quale poter sottoscrivere il contratto a tempo determinato e non quello entro cui il contratto deve terminare.
E' necessario che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, siano indicate in modo circostanziato e puntuale e non risolversi nella mera riproduzione del testo di legge.
Il Ministero del Lavoro si è anche espresso in merito al dubbio sull'utilizzabilità di eventuali causali già previste dai Ccnl prima dell'entrata in vigore del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023). Nell'ipotesi in cui i contratti collettivi contengano causali che costituiscono un mero rinvio alle fattispecie legali del D.L. 87/2018, sono da intendersi implicitamente superate, con conseguente autonomia delle parti nell'individuazione delle motivazioni. Se, invece, i contratti contengono causali introdotte ai sensi del D.L. 73/2021, che per primo aveva previsto la possibilità per la contrattazione collettiva di istituire ulteriori causali rispetto a quelle di legge, queste sono ancora utilizzabili dalle parti, data la sostanziale identità di previsione, così come qualsiasi causale prevista dai contratti che individui esigenze concrete.