NEWS // 25.03.2022

DEDUCIBILITA' PER IL DIPENDENTE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA RECUPERO MASSIMALE

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 117 del 15 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come effettuare il rimborso della quota a carico del lavoratore dei contributi previdenziali per recupero da eccedenza massimale, sugli adempimenti a carico del datore di lavoro e sulla deducibilità degli stessi.

Il caso riguarda un dipendente chiamato dal datore di lavoro a rimborsare la quota di contributi a suo carico a seguito del recupero effettuato dall'Inps nei confronti dell'azienda per l'errata applicazione del massimale contributivo, dovuta alla mancata comunicazione da parte del dipendente dell'esistenza di anzianità antecedenti al 1996 per effetto di contributi figurativi (servizio di leva).

L'Agenzia ha precisato che la quota restituita dal dipendente risulta fiscalmente deducibile dal reddito, ai sensi dell'art. 10 del Tuir, in quanto costituisce integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati; non sono invece deducibili sanzioni ed interessi eventualmente riaddebitati e rimborsati al datore di lavoro.

In applicazione del principio di cassa, che governa la tassazione dei redditi delle persone fisiche, tali contributi sono deducibili con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono rimborsati all'ex datore e non all'annualità in cui l'ex datore versa all'Inps la maggior quota contributiva a carico del dipendente regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie.

L'ex datore di lavoro deve emettere una Certificazione Unica che attesta le somme oggetto di deduzione con l'inserimento di un'annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ); il lavoratore fruisce della deduzione indicando tali somme nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai "Contributi previdenziali e assistenziali".