NEWS // 05.09.2017

AL VIA L' APE VOLONTARIA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato, in data 4 settembre 2017, il DPCM sull'APE volontaria.

L'APE VOLONTARIA è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E' riconosciuta in via sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.
Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
  • non è necessario cessare l'attività lavorativa.

    Il prestito sarà erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell'Economia ed il Ministro del Lavoro e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
    Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall'INPS all'atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento.

    Per ottenere l'APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, dovranno presentare all'INPS domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge (Il servizio online per l'inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo).
    Successivamente l'INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
    L'istituto finanziatore trasmette all'INPS il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso: in quest'ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
    In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.
    La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
    Il datore di lavoro, l'ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un'unica soluzione all'INPS un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.
    L'ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all'ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.