NEWS // 20.06.2017

ENTRO IL 15 LUGLIO LE DOMANDE PER L'APE SOCIALE

Con la pubblicazione, sulla G.U. n. 138 del 16/06/2017, del DPCM 23/05/2017 n.88 e della circolare Inps n.100 del 16/06/2017 sono diventate operative le norme che riguardano l'Ape Sociale, vale a dire la possibilità a coloro che si trovano in particolari condizioni soggettive e oggettive, di fruire di un'indennità fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Soggetti beneficiari sono coloro che hanno almeno 63 anni di età e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. In aggiunta, è necessario che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell'APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I 6 anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

    L'indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento ASDI e con l'indennizzo per cessazione attività commerciale.

    Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000,00 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall'APE sociale. L'indennità percepita nel corso dell'anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

    I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.

    Entro il 15 ottobre 2017 l'Inps attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonchè la presenza di copertura finanziaria.
    La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dall'interessato utilizzando i servizi del sito http://www.inps.it o rivolgendosi a un patronato.

    La rata non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500,00 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.
    Durante il godimento dell'indennità non spetta la contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto alla pensione.
    L'indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.