NEWS // 10.10.2019

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER I LAVORATORI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE

L'Inps, con la circolare n.129 del 4 ottobre 2019, ha fornito istruzioni in merito alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori collocati in aspettativa o in distacco in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali. L'Istituto precisa che in entrambi i casi la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall'Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell'Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa o il distacco sindacale). Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all'Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.
Nella determinazione della contribuzione aggiuntiva la base di calcolo, per l'aspettativa sindacale, è determinata dall'eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall'Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa; per il distacco è calcolata sull'intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall'Organizzazione sindacale al lavoratore. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, anche l'imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, delle legge 8 agosto 1995, n. 335.