NEWS // 03.09.2019

QUOTA 100 NON CUMULABILI CON REDDITI DA LAVORO

L'INPS, con la circolare n.117 del 9 agosto 2019 fornisce chiarimenti sull'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa.
Si conferma che per conseguire la pensione anticipata con quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi obbligatori presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti rilevano ai fini della incumulabilità della pensione quota 100. L'Istituto sottolinea che i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, rilevanti dal punto di vista dell'incumulabilità, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. La pensione è, invece, cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000,00 euro lordi annui. La circolare elenca inoltre i redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità e chiarisce che il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti redditi incumulabili.