NEWS // 29.03.2019

QUOTA 100 E' LEGGE

Il parlamento, approvando in via definitiva la legge L. 26/2019, ha disciplinato una nuova modalità di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata.

Destinatari sono i lavoratori dipendenti o autonomi iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996:
  • all'assicurazione generale obbligatoria (INPS dipendenti e autonomi cioè artigiani, commercianti e agricoli);
  • alle forme esclusive (ex Inpdap - dipendenti pubblici);
  • alle forme sostitutive (spettacolo, sportivi professionisti - ex Enpals);
  • alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    Per maturare i requisiti è necessario conseguire di un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il beneficio della pensione spetta:
  • anche chi lo ha già maturato alla data del 1 gennaio 2019;
  • coloro che perfezionano i requisiti dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
  • coloro che conseguono il requisito entro il 31 dicembre 2021, potendolo però esercitare anche successivamente alla predetta data.

    I 38 anni minimi di anzianità seguono i criteri di maturazione dell'anzianità previsto per le pensioni anticipate, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Dal requisito dei 35 anni di contribuzione sono esclusi i periodi di malattia e disoccupazione.

    Per quota 100 vengono ripristinate le finestre, legate alla data di maturazione della pensione. La regola generale è che la decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra che a sua volta si apre trascorsi 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

    La pensione in questione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo conseguiti anche all'estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. L'eventuale percezione di reddito comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.