NEWS // 20.03.2019

DENUNCIA LAVORO NOTTURNO ENTRO IL 31 MARZO

Il D.Lgs. 67/2011 prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Si tratta dei cosiddetti lavori usuranti: con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ed ai competenti istituti previdenziali. Ai fini della suddetta comunicazione, i datori devono compilare il modello LAV_US, disponibile online su Cliclavoro.gov.it, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (Ministero del Lavoro, nota 28.11.2011).

Sono previste le seguenti comunicazioni telematiche:

1. Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti di cui all'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 67/2011 è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'annualità precedente (prossima scadenza 31.3.2019 con i dati dell'anno 2018);
2. Ai fini dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 67/2011 (lavoro notturno), con periodicità annuale (31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento), deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
3. In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena"(attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc., come indicato dall'art. 1, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività.

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di cui ai punti 2) e 3) va da euro 500,00 a euro 1.500,00: nessuna sanzione è prevista per la tardiva o mancata comunicazione di cui al punto 1).