ENTRO IL 15/9 DOMANDE ALL'INPS PER LO SGRAVIO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
L'INPS, con la circolare n.91 del 3 agosto 2018, ha illustrato le modalità di attribuzione, a valere sulle risorse per l'anno 2018, dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12.9.2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
Per poter essere ammessi al beneficio occorre che nei predetti contratti siano individuate, quali misure di conciliazione innovative, migliorative e integrative, un numero minimo di due misure tra quelle riportate in dettaglio nell'art. 3 del decreto, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B). In particolare:
A. Area di intervento genitorialità
estensione temporale del congedo di paternità con previsione della relativa indennità;
estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
previsione di nidi d'infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
buoni per l'acquisto del servizio di baby sitting.
B. Area di intervento flessibilità organizzativa
lavoro agile;
flessibilità oraria in entrata e uscita;
part-time;
banca ore;
cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.
C. Welfare aziendale
convenzioni per l'erogazione di servizi time saving, vale a dire servizi che fanno risparmiare tempo ai dipendenti (esempi: disbrigo pratiche e incombenze quotidiane; spesa; lavanderia; consulenze fiscali; ecc.);
convenzioni con strutture per servizi di cura;
buoni per l'acquisto di servizi di cura.
Lo sgravio spetta con riferimento ai contratti aziendali stipulati dal 1 novembre 2017 al 31 agosto 2018. I datori di lavoro dovranno richiederlo in via telematica all'Inps entro il 15 settembre 2018. La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line "Conciliazione Vita-Lavoro 2018", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Istituto www.inps.it.
Non sono ammessi i datori a cui è già stato riconosciuto il medesimo sgravio per l'anno 2017.