NEWS // 23.01.2019

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ENTRO IL 31 GENNAIO

I datori che al 31 dicembre 2018 occupavano 15 o più lavoratori sono tenuti a trasmettere telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto per comunicare la situazione occupazionale a tale data. La predisposizione e l'invio può avvenire direttamente dal datore di lavoro o per il tramite gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro).
Nel computo dei lavoratori che determineranno la quota di riserva vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori:
  • i disabili e le categorie protette assunti ai sensi della legge 68/1999
  • i tempi determinati di durata fino a 6 mesi,
  • o soci di cooperative di produzione e lavoro,
  • i dirigenti,
  • i somministrati,
  • gli assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,
  • i soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili,
  • i lavoratori a domicilio,
  • coloro che aderiscono al programma di emersione i sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
  • gli apprendisti,
  • gli assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro,
  • i dipendenti in telelavoro purché occupati con questa modalità contrattuale a tempo pieno, altrimenti sono computabili pro-quota.

    Si ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure:
  • il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all'1% riservato a vedove, orfani o profughi),
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

    In caso di mancato o ritardato invio del prospetto si applica una sanzione amministrativa pari a euro 635,11, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.
    La sanzione per mancata assunzione, invece, è pari ad euro 153,10 giornaliere per ciascun lavoratore trascorsi 60 giorni dalla insorgenza dell'obbligo.