NEWS // 21.03.2018

ENTRO IL 31.3.2018 DENUNCIA LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO

Il D.Lgs. n. 67/2011 prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Si tratta dei c.d. lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 19.5.1999. Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali.

Le tipologie di lavori usuranti sono le seguenti:
a) lavori particolarmente usuranti (art. 2 del DM 19.5.1999).
b) Lavori notturni (art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66). Il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario - intero anno lavorativo - in periodi notturni (per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).
c) Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena".
d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare delle comunicazioni telematiche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'Ente previdenziale interessato. In particolare:
1) ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 67/2011 è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'annualità precedente. In caso di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia.
2) Ai fini dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 67/2011 (lavoro notturno), con periodicità annuale (sempre entro 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento), deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
3) In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di cui ai punti 2) e 3) va da euro 500,00 a euro 1.500,00; ne consegue che la denuncia ai fini del monitoraggio è facoltativa perché sanzionata solo quella relativa al lavoro notturno e al lavoro in "linea catena".