NEWS // 27.01.2020

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ENTRO IL 31 GENNAIO

I datori che al 31 dicembre 2019 occupavano 15 o più lavoratori sono tenuti a trasmettere telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto per comunicare la situazione occupazionale a tale data. La predisposizione e l'invio può avvenire direttamente dal datore di lavoro o per il tramite gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro).

Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva: in particolare la sanzione è determinata in 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimo di 365 giorni). A questo illecito è applicabile l'istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto dell'importo.

L'obbligo di invio del prospetto telematico non sussiste in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68: in questa ipotesi, scatta, entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura, solo l'obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non anche quella di invio del prospetto.

Si ricorda che la sanzione prevista per ogni giorno di scopertura dal momento in cui scatta l'obbligo di assunzione (61 giorni) passa da euro 62,77 a 153,20, vale a dire 5 volte l'importo del contributo esonerativo pari a 30,64 euro.
Il datore di lavoro è tenuto a versare il predetto importo per ogni giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida (un quarto del dovuto: euro 38,30 per giorno lavorato). In questo caso, per la quota d'obbligo non coperta, è necessario presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata al lavoro.