NEWS // 03.12.2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI DICEMBRE

Il Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 ha disposto la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte per Irpef per redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunali, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre 2020, ovvero il 16 dicembre e il 27 dicembre per l'acconto Iva, per i seguenti soggetti:

1. imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, con sede legale o operativa in qualsiasi zona del territorio nazionale e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

2. imprese e professionisti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 30 novembre 2019, con sede legale o operativa in qualsiasi zona del territorio nazionale, indipendentemente dalla riduzione del fatturato e dal limite di ricavi/compensi;

3. imprese che esercitano le attività economiche sospese a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 (ad esempio palestre, piscine, cinema), aventi sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale e a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato;

4. esercenti attività di ristorazione con sede nelle zone rosse e arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato;

5. coloro che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del DL 149/2020, cd. Decreto Ristori-bis (ad esempio alcune attività di commercio al dettaglio e dei servizi alla persona), oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia viaggio o tour operator, e che hanno sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato.

L'individuazione delle zone rosse e arancioni deve essere effettuata prendendo come riferimento la suddivisione definita dalle ordinanze del Ministro della salute alla data del 26 novembre 2020. Si tratta quindi di Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, che sono passate alla zona arancione dal 29 novembre 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si ricorda che entro il 16 marzo 2021 dovranno essere versati, con le stesse modalità, i tributi e contributi della scadenza del 16 novembre 2020 per coloro che hanno fruito della sospensione concessa dai primi Decreti Ristori (DL 137/2020 e 149/2020).