NEWS // 09.02.2024

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI

L'Inps ha diffuso con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 i chiarimenti applicativi per l'esonero contributivo per le lavoratrici madri introdotto dalla Legge di bilancio per il 2024.
L'agevolazione spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, escluso il lavoro domestico, con contratto a tempo indeterminato che, nel periodo compreso dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito di essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni; nel periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024, il requisito è l'avere due figli, di cui il più piccolo inferiore a 10 anni di età.
L'Istituto precisa che il requisito del numero dei figli si cristallizza nel momento in cui il secondo (o il terzo figlio) nasce e non decade nella deprecata ipotesi di successiva premorienza di uno di essi e nemmeno in caso di fuoriuscita dal nucleo familiare. L'esonero trova applicazione a partire dal mese in cui si verifica il requisito.
Non sono previsti ulteriori requisiti in capo ai figli o alla madre, se non l'avere due o tre figli dell'età richiesta dalla norma: quindi, ad esempio, spetta anche se i figli non sono fiscalmente a carico.
La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo famigliare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.
Il termine di applicazione dell'agevolazione è il 31 dicembre 2026 o il mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, se antecedente a tale data; oppure il 31 dicembre 2024 o il mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se antecedente al 31 dicembre 2024.
L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile; la soglia è valida anche per i rapporti di lavoro part-time senza dover operare nessun riproporzionamento.
L'agevolazione è compatibile con altri esoneri a favore del datore di lavoro, mentre è alternativa all'esonero del 6-7% dell'aliquota Ivs, in quanto l'applicazione della decontribuzione per le lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota Ivs. A partire dal mese successivo alla cessazione dell'esonero per le lavoratrici madri, sarà possibile applicare la decontribuzione del 6-7%.
Trattandosi di agevolazione sulla quota di contributi a carico del dipendente, non assume la natura di incentivo all'assunzione e quindi non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, né al possesso del Durc, né costituisce aiuto di Stato.
La lavoratrice interessata deve comunicare al datore di lavoro il numero e il codice fiscale dei figli; l'esonero è fruibile a partire dal flusso Uniemens di febbraio 2024, con possibilità di recupero degli arretrati di gennaio e febbraio nei flussi di marzo, aprile, maggio 2024.