NEWS // 23.06.2023

AUTORIZZATO L'ESONERO UNDER - 36 A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2022

E' stata approvata dalla Commissione Europea il 19 giugno scorso l'agevolazione per l'assunzione di giovani under 36, che ancora non era utilizzabile dai datori di lavoro per le assunzioni avvenute a partire dal 1 luglio 2022 in quanto in attesa dell'autorizzazione europea.
La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023; è concessa entro il 31 dicembre 2023 e non potrà essere superato il limite complessivo di due milioni per ciascuna impresa per la totalità di aiuti di stato fruiti.
Diventa quindi fruibile per le assunzioni effettuate a partire dal 1 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo totale di 36 mesi, o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno, di lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non abbiano mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro annui per le assunzioni effettuate nel 2022, aumentato a 8.000 euro per gli eventi dell'anno 2023.
Nella Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l'Inps detta le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo, che potrà essere utilizzato a partire dal flusso Uniemens di luglio 2023, con possibilità di recupero dell'agevolazione relativa alla mensilità arretrate fino alla denuncia di competenza del mese di ottobre 2023.
L'Istituto ricorda che non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione precedenti periodi apprendistato o di rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Invece non si ha diritto all'esonero se il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento o dimissioni nel periodo di prova.
In caso di assunzione con più contratti part time, l'agevolazione spetta per ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza sia la stessa, altrimenti il datore di lavoro che assume successivamente perde il requisito dell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.
Devono essere rispettate le consuete regole in materia di calcolo della contribuzione agevolabile e di rispetto dei requisiti generali in materia di fruizione delle agevolazioni contributive.