Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 luglio 2018, ha approvato il Decreto Dignità che apporta modifiche ai contratti a tempo determinato e alle tutele in caso di licenziamento.
Per quanto riguarda i tempi determinati le nuove disposizioni trovano applicazione per i contratti di lavoro a termine di nuova sottoscrizione, e nei casi di rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.
In sintesi le novità relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato:
Possibilità di stipulare contratti a tempo determinato acausali per un durata massima di 12 mesi;
La durata massima può arrivare a 24 mesi a fronte di esigenze:
- temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
- connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
Scendono da 5 a 4 le proroghe possibili nell'arco dei 24 mesi.
Il provvedimento estende la disciplina del contratto a termine al rapporto di lavoro tra somministratore e utilizzatore (incluso il rispetto delle causali in caso di rinnovo).
Aumento dello 0,5% del contributo addizionale (fino ad oggi pari all'1,4%) per finanziare la Naspi, a carico datore di lavoro, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Il decreto in questione ha anche modificato la normativa in materia di licenziamenti per le aziende con più di 15 dipendenti: in caso di recesso illegittimo, l'indennizzo massimo potrà arrivare a 36 mensilità, contro le attuali 24 mentre l'indennizzo minimo sale da 4 a 6 mensilità.