NEWS // 10.08.2018

GUIDA INPS AL CERTIFICATO DI MALATTIA

L'INPS ha pubblicato una guida sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. La guida ricorda che il primo adempimento è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all'INPS. Certificato e attestato cartacei (l'attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Con il certificato telematico di malattia, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al tuo datore di lavoro privato: il dipendente deve comunque attenersi alle disposizioni previste dal contratto di lavoro per informare tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza.

Si ribadisce che l'Inps riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico.
I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. E' comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.