NEWS // 10.07.2023

AL VIA LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

E' entrata in vigore il 1 luglio scorso la riforma del lavoro sportivo prevista dalla legge delega n. 86/2019, attuata dal decreto legislativo n. 36/2021 e dal decreto legislativo correttivo n. 163/2022.
Lo scopo della legge delega era di garantire la parità di trattamento e di non discriminazione nell'ambito del lavoro sportivo, in particolare superare la differenza esistente tra natura professionistica e dilettantistica dell'attività svolta, distinzione che lasciava gli sportivi dilettanti quasi del tutto scoperti di tutele assicurative e previdenziali.
Viene ora individuata l'unica figura del lavoratore sportivo, applicabile sia al settore professionistico che dilettantistico, categorie che ora si utilizzano esclusivamente per definire gli enti sportivi con o senza scopo di lucro.
Si definisce lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. E' compreso anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Oltre ad alcune specificità sul trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti, i lavoratori sportivi sono esclusi da alcune norme generalmente valide per i contratti di lavoro subordinato, ovvero le disposizioni in materia di mansioni, le normative riguardanti i licenziamenti collettivi e individuali, le disposizioni in materia controlli previsti dallo Statuto dei lavoratori; inoltre non si applica la disciplina generale sui rapporti a tempo determinato, essendo applicabile apporre un termine fino a cinque anni.
Quanto al trattamento fiscale e previdenziale, occorre distinguere tra attività svolta nei confronti di enti professionistici o dilettantistici.
Nei settori professionistici si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, cioè prevalente e continuativa.
La presunzione non si applica, e quindi il rapporto potrà essere qualificato come lavoro autonomo, quando
a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Gli sportivi professionisti, sia lavoratori dipendenti, che autonomi con partita Iva o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono iscritti al già esistente Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi istituiti presso l'Inps.
L'aliquota contributiva applicabile è il 37,97%, comprensiva delle tutele per malattia, maternità, assegni familiari e disoccupazione; non si applica mai il contributo aggiuntivo del 1,40% per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
E' previsto anche l'obbligo assicurativo Inail secondo le specifiche voci di tariffa elaborate dall'Istituto.
Nell'area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione co.co.co. quando ricorrono due requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Un ulteriore decreto correttivo in corso di emanazione dovrebbe prevedere l'innalzamento del limite orario settimanale da diciotto a ventiquattro ore.
Questa categoria di lavoratori è iscritta alla Gestione Separata Inps in cui viene istituita la specifica aliquota del 27,03%, comprensiva dei contributi minori del 2,03% per il finanziamento delle tutele per la maternità, malattia, assegni familiari e disoccupazione.
Per i collaboratori eventualmente già iscritti ad altra forma previdenziale rimane ferma l'aliquota del 24%.
Ai fini previdenziali, i primi 5.000 euro annui di compenso sono totalmente esenti da contribuzione. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale su cui applicare la contribuzione Ivs è ridotto della metà, mentre l'aliquota dei contributi minori del 2,03% si applica ordinariamente.
Se, invece, il rapporto è qualificato come lavoro subordinato, si applicano le regole del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.
Ai fini fiscali, i compensi non sono imponibili fino all'importo complessivo di 15.000 euro annui; superata la franchigia si applicherà l'ordinaria tassazione.
E' previsto l'obbligo assicurativo Inail con specifici inquadramenti tariffari.
Le collaborazioni amministrativo-gestionali rese nei confronti di enti dilettantistici beneficiano delle medesime agevolazioni contributive e fiscali, ma i collaboratori non vengono qualificati come lavoratori sportivi, quindi non si applica la disciplina contrattuale descritta sopra.
Dal nuovo inquadramento previdenziale e fiscale discendono diversi obblighi amministrativi in capo agli enti, quali, ad esempio, obbligo di comunicazione di inizio rapporto, tenuta del libro unico del lavoro, dichiarazioni periodiche e annuali agli enti, oltre ai versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Sono previste alcune semplificazioni per il settore dilettantistico e il decreto correttivo bis dovrebbe prevedere che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e versamenti relativi ai periodi da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.