NEWS // 09.03.2023

MODIFICA DELLA TASSAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

E' in corso di ratifica da parte del Parlamento il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, che modifica il precedente Accordo del 1974, tutt'oggi vigente.
Innanzitutto, si specifica che sono lavoratori frontalieri i soggetti fiscalmente residenti in un Comune nella zona di 20 km dalla frontiera e che quotidianamente si recano nell'altro Stato (ad esempio la Svizzera) per svolgere attività lavorativa in un'area di frontiera per un datore di lavoro ivi residente e poi quotidianamente ritornano al proprio domicilio. E' comunque prevista la possibilità di non rientrarvi quotidianamente per un massimo di 45 giorni all'anno, senza perdere la qualifica di lavoratore frontaliero.
Le aree di frontiera sono, per l'Italia, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Provincia di Bolzano per l'Italia e i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per la Svizzera).
L'Accordo del 1974 regolava esclusivamente la tassazione dei frontalieri italiani verso la Svizzera e prevedeva la tassazione esclusiva in Svizzera, con un conseguente meccanismo di compensazione del gettito fiscale tra i due Stati, mentre il nuovo Accordo porterà ad un sistema di imposizione pressoché simile a quello previsto per la generalità dei contribuenti che prestano attività all'estero, ovvero la tassazione concorrente tra i due Stati coinvolti.
Il reddito prodotto dai lavoratori frontalieri sarà imponibile sia nello Stato di residenza (Italia) che nello Stato in cui viene svolta l'attività (Svizzera), ma con il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.
La doppia imposizione in Italia, ovvero nello Stato di residenza del lavoratore, sarà eliminata con il meccanismo del credito d'imposta: operativamente il contribuente includerà nella dichiarazione dei redditi italiana anche il reddito prodotto in Svizzera, fatta salva la franchigia di 10.000 euro, scomputando dall'irpef calcolata su tale reddito, l'imposta già pagata in Svizzera.
A differenza dell'Accordo del 1974, l'attuale si basa sul meccanismo di reciprocità delle previsioni tra i due Stati coinvolti e viene istituita una procedura di cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni ai fini dell'attività di controllo.
E' previsto un meccanismo transitorio secondo cui coloro i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, lavorano o hanno lavorato, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'Accordo, nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera fino al 31 dicembre 2033; ognuno dei tre Cantoni riconoscerà una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.
L'Accordo si applicherà dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, quindi, presumibilmente a partire dal 1 gennaio 2024.