NEWS // 16.01.2017

DISTACCO TRASNAZIONALE

In caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre 2016, è diventato obbligatorio l'invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggetti a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Sempre a decorrere dal 26 dicembre, le imprese straniere sono tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, semprechè i distacchi siano ancora in essere a tale data. Sono quindi esclusi dalla comunicazione i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonchè i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.
Si ricorda che le violazioni da parte del prestatore di servizi degli obblighi di comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.