NEWS // 24.05.2021

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 maggio un decreto legge contenente nuove misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni. Tra le novità il contratto di rioccupazione con il quale sarà possibile, fino al prossimo 31 ottobre, assumere a tempo determinato lavoratori disoccupati di qualsiasi età.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ad probationem: è necessario definire, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail.

Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:
  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (ie se il lavoratore non viene confermato);
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

    L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.