NEWS // 30.12.2019

MATERNITA' DOPO IL PARTO

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la disposizione della Legge di Bilancio 2019 che consente alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, previo consenso del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico del lavoro. Con la circolare n.148 del 12 dicembre, sono arrivate dall'Inps le relative istruzioni operative.
L'Istituto precisa che la documentazione sanitaria attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro deve essere acquisita dalla lavoratrice e trasmessa all'Inps nel corso del settimo mese di gravidanza o entro l'ottavo se la lavoratrice ha scelto la flessibilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 151/2001, continuando quindi a lavorare nell'ottavo mese, e decide, nel corso dell'ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. L'Istituto fornisce, inoltre, indicazioni specifiche su alcuni casi particolari: parto fortemente prematuro; interdizione dal lavoro; malattia; sospensione o rinvio del congedo di maternità per ricovero del minore; congedo di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; rinuncia alla facoltà da parte della madre.
L'opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.