NEWS // 26.04.2021

LAVORO AGILE SEMPLIFICATO FINO AL 31 LUGLIO 2021

Il Decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021) ha prorogato al 31 luglio 2021 lo smart working semplificato per i datori di lavoro. Prorogando fino al 31 luglio lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono anche prorogate fino a tale date le disposizioni del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che hanno introdotto regole semplificate per i datori di lavoro che ricorrono allo smart working nel periodo emergenziale. Le facilitazioni procedurali previste sono le seguenti:
  • Possibilità di attivare il lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori;
  • Possibilità di assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL;
  • Possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore).

    Si ricordano altre tutele in vigore fino al prossimo 30 giugno, disposte dai decreti emergenziali a favore di particolari categorie di lavoratori.
  • Lavoratori fragili. Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Lavoratori genitori di figlio minore di anni 16. Sempre fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni 16, in alternativa all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
    - della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
    - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
    - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.