NEWS // 26.06.2020

DA LUGLIO NUOVA VALORIZZAZIONE DEL BENEFIT AUTO

L'art. 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dalla legge di bilancio 2020, agevola i parchi macchine aziendali elettriche o con bassa emissione di CO2 per g/km mentre penalizza quelli con veicoli che emettono CO2 per g/km superiore a 160. In dettaglio, la norma recita:
  • per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020, si assume come base imponibile il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre con effetto per tutto il periodo d'imposta successivo al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
  • la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.

    In sintesi, il valore convenzionale annuo imponibile è calcolato moltiplicando il costo chilometrico definito dall'ACI (per il 2020, tabelle pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul S.O. n. 47 alla GU N. 305/2019) per il numero dei chilometri di seguito riportati:
  • 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km;
  • 6.000 Km, per il 2020 (15.000 km per 40%) e 7.500 Km, dal 2021 (15.000 km per 50%) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;
  • 7.500 Km, per il 2020 (15.000 km per 50%) e 9.000 Km, dal 2021 (15.000 km per 60%) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

    Si ricorda, infine, che la legge di bilancio per il 2020 ha precisato che resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.