NEWS // 25.05.2020

DIRITTO ALLO SMART WORKING PER I GENITORI

L'art. 90 del decreto legge 34/2020 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (per ora 31 luglio 2020) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. Naturalmente il decreto prevede anche che tale diritto opera quando lo smart working è compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Tale diritto non opera in automatico e potrà essere accordato al lavoratore istante solo se l'altro genitore non stia già beneficiando di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Il lavoratore non ha diritto a vedersi accordata la richiesta di lavorare in smart working anche quando l'altro genitore sia privo di occupazione. E' necessario, di conseguenza, che il datore di lavoro richieda al lavoratore di fornire apposita autocertificazione, attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 90 del Dl n.34/2020.

La richiesta del lavoratore non può configurarsi come una compressione dell'autonomia datoriale nell'organizzazione del lavoro, la quale dovrà certamente adeguarsi ai principi di sicurezza di cui i Protocolli anti Covid: Il lavoratore non possiede un diritto autonomo di collocarsi in lavoro agile, anche nel rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

Anche se Il decreto prevede che il lavoro agile sia concesso senza la necessita di un accordo per la relativa attuazione,essendoci la necessità di trovare un punto di incontro tra le parti, è consigliabile formalizzare un accordo che definisca le modalità di esecuzione dello smart working.