NEWS // 21.05.2020

SOSPESI I PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 AGOSTO

L'art. 152 del decreto legge 34/2020 prevede la sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni: non tutti i pignoramenti sono sospesi, ma solo quelli dell'Agente della Riscossione (non quelli giudiziali) e solo quelli su stipendi e pensioni (no, per esempio, quelli sui conti correnti bancari).

In dettaglio la norma prevede che fino al prossimo 31 agosto sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.