NEWS // 28.08.2017

SONO DOVUTI I CONTRIBUTI MALATTIA PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO

L'Inps, con la circolare n.124 del 3.8.2017, ha sciolto la riserva in merito all'obbligo del contributo di malattia nel settore dello spettacolo.

Prima del 2011 il contributo di malattia per le aziende dello spettacolo era obbligatorio a meno che il contratto collettivo o individuale non prevedesse il pagamento diretto della retribuzione a carico sempre delle stesse aziende.
L'art. 20, co. 1, D.L. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma secondo, della Legge n. 138/1943 stabilendo che i datori di lavoro che hanno corrisposto per Legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo, restando, peraltro, acquisite alla gestione e conservando la propria efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009.
Successivamente, con l'art. 18, comma 16, del Decreto-Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011, il Legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, novellando il testo dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis.
Per effetto delle modifiche il testo della norma è risultato il seguente: "1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della Legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per Legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. 1-bis. A decorrere dal 1 maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente."

Dal quadro normativa ne consegue, secondo l'Inps, l'estensione dell'obbligo del versamento della contribuzione malattia, a partire dal 2011, a tutti gli iscritti nel settore dello spettacolo, indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva a carico del datore di lavoro.

In considerazione del fatto che numerose circolari Inps precedenti indicavano che i lavoratori dello spettacolo sono destinatari di una diversa disciplina, il nuovo orientamento è da intendersi una variazione di inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 335/95, con la conseguenza che l'obbligo del versamento della contribuzione di malattia sorge non con effetto retroattivo ma successivamente alla circolare Inps.