NEWS // 12.06.2017

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE COMPENSAZIONI IN F24

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 giugno 2017 n. 68E ha ricordato che i soggetti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, se intendono compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA, o crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dal 24.4.2017 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate se portano crediti in compensazione contraddistinti dai codici tributi individuati nell'allegato 2 della stessa risoluzione 68/2017. L'obbligo non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici tributo siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo "verticale" o "interno").
È configurabile come compensazione "orizzontale" o "esterna", con la conseguenza di rendere obbligatoria la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito IRES di euro 10.000,00 (codice "2003"), sono pagati un debito IRES di euro 5.000,00 (codice "2002") e un debito di euro 5.000,00 riferito a un tributo diverso dall'IRES (es. IVA, contributi INPS).

L'obbligo non ricomprende i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. "bonus Renzi").