NEWS // 24.05.2017

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha fornito chiarimenti sui regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Per i lavoratori impatriati, (coloro che in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un'attività lavorativa) già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1 gennaio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare fornisce indicazioni in merito ai requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e chiarisce che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Si chiarisce anche che può rientrare nell'imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l'attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.
La circolare si occupa anche dei lavoratori controesodati, (coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all'estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015): possono usufruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia. Possono optare per l'applicazione del regime degli impatriati e richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020.
Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
L'Agenzia delle entrate è inoltre tornata a trattare del regime fiscale, introdotto dall'ultima Legge di Bilancio all'articolo 24-bis del Tuir, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25.000,00 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all'effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione. L'accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. Se il contribuente nutre dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime, può presentare una specifica istanza preventiva di interpello.

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